Art. 11.
(Composizione della Commissione consultiva per i medicinali omeopatici, i medicinali tradizionali di origine vegetale e i rimedi non convenzionali).

      1. La composizione della Commissione consultiva per i medicinali omeopatici, i medicinali tradizionali di origine vegetale e i rimedi non convenzionali è stabilita dalla Commissione permanente prevedendo la partecipazione di almeno due rappresentanti del Ministero della salute, uno dei quali con funzioni di presidente, un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari, un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, un rappresentante delle associazioni delle aziende operanti nel settore, un rappresentante dall'Agenzia italiana del farmaco, un rappresentante designato dal tribunale per i diritti del malato, un rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti, sette rappresentanti, uno per ciascuno degli indirizzi di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 2 dell'articolo 6.
      2. La Commissione di cui al comma 1, quando richiesto, è assistita da esperti nella produzione, nel controllo e nella commercializzazione dei medicinali non

 

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convenzionali, con esperienza professionale documentata, uno per ciascuno degli indirizzi di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 2 dell'articolo 6 e da esperti nella ricerca farmacologica e clinica nel campo delle medicine non convenzionali, designati di concerto dalle associazioni delle aziende operanti nel settore dei medicinali non convenzionali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 2.